Regolamento - Fidas Abruzzo

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REGOLAMENTO di ATTUAZIONE DELLO STATUTO
“ FIDAS ABRUZZO”
 
Articolo 1 - GENERALITA'
 La FIDAS Abruzzo è la Federazione  Regionale di Associazioni di donatori di sangue della regione Abruzzo a carattere, provinciale, comunale, locale, aziendale, studentesco che svolgono la loro attività nell'ambito delle leggi vigenti in materia trasfusionale.
Le singole Associazioni sono rappresentate,  in seno alla Federazione  regionale,  da persone dalle stesse designate per partecipare alla votazione per l’elezione: dei Consiglieri regionali e dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
Tutti gli Organi della Federazione Regionale sono eletti secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

 Articolo 2 - QUOTE FEDERATIVE
La quota federativa e la sua composizione viene stabilita annualmente in sede di Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, dopo aver considerato la necessità di spesa.  Le quote federative debbono pervenire alla FIDAS Abruzzo entro 30 giorni dalla comunicazione del verbale di delibera dell’Assemblea.
In caso di cessazione del rapporto federativo esse non vengono restituite.
La quota federativa sarà stabilita in proporzione al numero di CONSIGLIERI espressi da ciascuna Federata.
 
Articolo 3 - POTERI DI VOTO  -  DELEGATI
Le Associazioni Federate sono rappresentate in seno all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della FIDAS Abruzzo da propri delegati secondo le donazioni effettuate .Si stabilisce che per ogni 2.000 donazioni, o frazione di essa, si avrà diritto ad un delegato
Ad ogni Federata in Assemblea sono attribuiti tanti voti quanti sono i Delegati.
Il numero delle donazioni effettuate deve essere fornito, a cura delle Associazioni alla chiusura di ogni anno sociale, entro il primo trimestre dell’anno successivo.

Articolo 4 - ASSEMBLEA DELLE FEDERATE
L’Assemblea è il massimo organo deliberante della FIDAS Abruzzo ed è composta dai Delegati delle singole Associazioni. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria viene effettuata di norma entro il 30 Aprile di ogni anno. Gli elementi giustificativi del bilancio consuntivo sono a disposizione delle Associazioni  Federate che ne vogliano prendere visione dal quindicesimo all’ottavo giorno precedente quello fissato per l’Assemblea, presso la sede della FIDAS Abruzzo.
CONVOCAZIONE
L’Assemblea viene convocata con  e-mail certificata (PEC) con ricevuta di ritorno. L’avviso deve contenere l’elencazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno, la data, l’ora ed il luogo della convocazione.
VERIFICA DEI POTERI DI AMMISSIONE
Il Consiglio Direttivo Regionale, e per esso l’ufficio di Segreteria, verifica la validità delle designazioni e delle deleghe ed ammette i Delegati delle Federate  all’Assemblea Regionale.
COSTITUZIONE
L’Assemblea si intende costituita con la nomina  di un suo Presidente e di un Segretario, eletti dai Delegati, su proposta del Presidente Regionale.
VALIDITA’
Il Presidente dell’Assemblea ne accerta la validità in conformità al disposto dell’art. 7 dello Statuto. In caso di mancata validità, il Consiglio Direttivo Regionale provvede a una nuova convocazione entro 60 giorni.
SVOLGIMENTO
Il Presidente dell’Assemblea designa tra i presenti uno o più  scrutatori che provvedono alla verifica delle votazioni. Dà quindi inizio ai lavori con la lettura dell’Ordine del Giorno e la discussione degli argomenti in esso indicati. Nella voce “Varie ed eventuali” possono essere trattati solo argomenti accettati dall’Assemblea, sempre che non riguardino Associazioni assenti. Durante il dibattito il Presidente dell’Assemblea regola gli interventi, che debbono riguardare esclusivamente l’argomento di volta in volta trattato e proclama l’esito delle votazioni.
VOTAZIONI
Il voto può essere espresso: per appello, per alzata di mano, con scheda segreta.
La parità dei voti equivale al voto contrario dell’Assemblea.
Il Segretario collabora con il Presidente in tutte le operazioni e redige il verbale della seduta.
Ogni Associazione  dispone di un numero di voti corrispondente a quello del numero dei delegati che è stabilito in base al numero delle donazioni effettuate nell’anno precedente.
Questo numero viene comunicato alla Segreteria Regionale da ciascun Presidente delle Associazioni Federate entro il quindici del mese di marzo di ogni anno. In caso di mancata comunicazione entro i limiti di tempo stabiliti, s’intende valido ad ogni effetto quello dell’anno precedente, per l’intero anno in corso.
Il Consiglio Direttivo Regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, definisce su proposta del Segretario  ed in base ai dati statistici di produzione delle singole  associazioni, il potere di voto, per l’anno in corso, di ciascuna Associazione.
Il voto è espresso  dai  delegati delle singole Associazioni.  Anche un solo delegato  può esprimere tutti i voti dell’ Associazione di appartenenza. Non sono consentite deleghe tra le associazioni.
L’Assemblea Ordinaria elegge ogni 4 anni le cariche federali regionali, che sono:
  • Il Consiglio Direttivo Regionale;
  • Il Collegio dei Revisori dei conti;
  • Il Collegio dei Probiviri.
Articolo 5- ELEZIONI PER LE CARICHE SOCIALI
Tutte le operazioni preparatorie delle elezioni sono di competenza del Segretario Organizzativo, che predispone le liste ed il materiale necessario alle votazioni secondo le disposizioni del presente Regolamento.
L’elezione per l’attribuzione delle cariche sociali viene effettuata con votazione segreta dei delegati con schede elettorali preventivamente predisposte. Per la votazione  è costituito un seggio elettorale composto da tre membri  ( un Presidente e due Scrutatori)   designati dal  Presidente dell’Assemblea  scelti tra i non candidati prima dell’inizio della votazione.
Il voto dovrà essere espresso annotando sulle schede i nominativi dei candidati prescelti ( se non indicati)  oppure apponendo una ”x” in corrispondenza del cognome e nome del candidato prescelto. Ogni delegato può esprimere preferenze ai candidati appartenenti a tutte le liste fino ad un massimo dei due terzi dei componenti gli organi da eleggere. Ad ogni scheda corrisponde una delega  quindi le schede vanno votate singolarmente anche  da un delegato munito di più deleghe.  Le liste sono compilate dalle singole  Associazioni  elencando cognome e nome dei candidati in ordine alfabetico e preceduti dal numero progressivo. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può essere  superiore al  doppio dei candidati da eleggere in rappresentanza di  ogni  Associazione .
Vengono predisposte liste:
  • per il Consiglio Direttivo;
  • per il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • per il Collegio dei Probiviri.
Ogni federata ha il diritto di presentare un consigliere ogni 2.000 donazioni o frazioni di essa esempio:
  • da 1 a 2.000 .................1 Consigliere;
  • da 2.001 a 4.000...........2 Consiglieri e così via.
Il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri sono composti entrambi da 3 membri effettivi e 2 supplenti. I 3 membri effettivi di ciascun Collegio nomineranno tra di loro il Presidente.
Per il Collegio dei revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri,  ogni Associazione dovrà avere nella propria lista almeno i nominativi di due candidati appartenenti alla propria Associazione.
Il Segretario Organizzativo deve richiedere e ricevere le segnalazioni delle candidature in tempo utile perché possano pervenire entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni. Questo termine s’ intende vincolante per l’iscrizione dei nominativi nelle liste. Una copia delle liste è consegnata ai delegati  al momento della verifica dei poteri. Lo spoglio delle schede avviene nella seguente successione: Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri. Il numero degli eletti per ogni singola Associazione, per quanto riguarda i Consiglieri del Direttivo Regionale,  risulterà  corrispondente  ai criteri di rappresentanza come sopra stabiliti.  Saranno dichiarati eletti alla carica di Consigliere della FIDAS Abruzzoi i  candidati  che riporteranno il maggior numero di preferenze nella lista di appartenenza fino alla concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere per ogni singola Associazione . Per quanto riguarda invece i componenti dei Collegi  si ritiene che non debba essere applicato detto criterio di rappresentanza ma saranno dichiarati eletti i candidati che riporteranno il maggiore numero di preferenze a prescindere dalla lista di appartenenza.
Il Presidente del Seggio, al momento della votazione, consegna ai delegati di ogni Associazione , tante schede in base al loro potere di voto corrispondente al numero di deleghe attribuite.  Le schede votate sono riconsegnate al Presidente di Seggio e da questi poste nell’ urna, dopo aver registrato l’avvenuta espressione di voto.
Al termine dello spoglio ed esauriti i relativi controlli, il Presidente  proclama gli eletti di ciascuna lista e di ciascun organo in base al risultato delle votazioni seguendo la successione sopra indicata. In caso di parità di voti, per la proclamazione dell’ultimo  eletto di ogni lista o di ogni organo, sarà nominato il più anziano di età. Sono nulle le schede votate  con modalità diverse da quella sopra indicata;  sono  nulli i singoli voti non espressi correttamente tali da non consentire inequivocabilmente l’individuazione del voto.  In caso di dubbio o contestazione si applicano i  criteri previsti per le votazioni pubbliche.
Gli ultimi due dei cinque eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti ed in quello dei Probiviri s’intendono membri supplenti.
I non eletti di ciascuna lista e singoli organi resteranno in graduatoria decrescente per subentrare nei casi in cui è prevista la surroga  secondo le modalità dello statuto e del presente regolamento e di legge.
Tutti gli organi neo eletti si riuniscono  sotto  la Presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero dei voti (in caso di parità il più anziano di età) immediatamente dopo la proclamazione dei risultati, per l’elezione dei rispettivi Presidenti e l’attribuzione delle cariche previste  dallo Statuto.
I  risultati  dell’elezioni  sono comunicati all’Assemblea prima del suo scioglimento e riportati  nel verbale che dovrà  essere trasmesso a tutte le Associate della FIDAS Abruzzo.
La composizione dei nuovi Organi della  FIDAS Abruzzo,   con le rispettive cariche, deve essere comunicata dal Presidente alla FIDAS Nazionale ed a tutte le Autorità ed agli Enti cui ne spetti la conoscenza per legge o ai quali sia opportuna renderla nota.
 
Articolo 6 -  SURROGA DEI MEMBRI
 Se nel corso del mandato qualcuno dei membri del Consiglio Direttivo Regionale venisse meno per decadenza, dimissioni, decesso o altro motivo, dovrà essere  surrogato da altro Consigliere  ovvero il primo dei non eletti della graduatoria dell’Associazione di appartenenza che terminerà il mandato unitamente ai Consiglieri rimasti in carica.
Tale surroga potrà  essere effettuata nella misura di un terzo dei componenti dell’intero Consiglio Direttivo Regionale pertanto, se oltre un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo dovesse venir  meno per dimissioni o decadenza, si dovrà procedere a nuove elezioni dell’intero consiglio direttivo.
 
Articolo 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO – PRESIDENTE- VICE PRESIDENTE-SEGRETARIO- TESORIERE
Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi,  su invito del Presidente,  ogni volta che questi dovesse ritenerlo necessario. In  linea ordinaria ogni 2 mesi.
Gli avvisi di convocazione dovranno pervenire ai singoli membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione,  con qualunque mezzo idoneo ad effettuare una comunicazione documentabile,  recante il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno.
Per le convocazioni di effettiva urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore e possono pervenire telefonicamente.
Il Consiglio Direttivo Regionale  può affidare incarichi particolari a gruppi di lavoro o a singoli consiglieri, avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni Federate e, in caso di necessità, di persone esterne all’Associazione.
I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificati e validi motivi, risultino assenti a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati dal Consiglio con la nomina dei primi non eletti così come previsto per i casi di dimissioni o decesso.
Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipa anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed il rappresentante regionale dei giovani.
Il Presidente, che è il rappresentante legale della FIDAS Abruzzo con potere di firma,  attua  le decisioni prese dal Consiglio direttivo, avvalendosi della collaborazione del  Vice Presidente e del Segretario organizzativo. Cura la costituzione dell’ufficio di segreteria e di tesoreria dei quali è responsabile unitamente al Segretario ed al Tesoriere.
Il Vice Presidente  collabora direttamente con il Presidente e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporanei.
L’Ufficio di Segreteria cura la tenuta del protocollo, mantiene aggiornato il libro delle associate e provvede de al disbrigo della corrispondenza. Il segretario collabora con il Presidente nell’esplicazione di tutte le  attività organizzative, di programmazione e promozione.
Il Tesoriere  provvede e sovrintende alle attività amministrative e/o contabili dell’associazione, predispone il Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre al controllo dei Revisori e del Consiglio Direttivo.
 
Articolo 8 – AMMINISTRAZIONE E BILANCI
Le disponibilità economiche debbono essere amministrate con il criterio di una sana gestione intesa ad evitare passivi di bilancio. Le scritture contabili debbono essere tenute secondo le vigenti norme in materia ,essere sempre aggiornate e far riferimento a giustificativi che le documentino. Il numerario di cassa deve essere depositato in conti correnti  intestati all’ FIDAS Abruzzo, salvo le normali piccole disponibilità per le spese correnti. Il Conto consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e uscita della gestione ,comprese le partite di giro costituite da contributi volontari vari. Il rendiconto deve essere articolato in capitoli che forniscano l’analisi delle imputazioni.  Il Bilancio di Previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del Conto Consuntivo e contenere le prevedibili imputazioni di entrata e uscita.
 
Articolo 9 –  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei Conti debbono riunirsi con la frequenza necessaria per effettuare un regolare controllo della gestione amministrativa dell’Associazione.  Hanno altresì il compito di redigere collegialmente la relazione di competenza sui Bilanci e di illustrarla all’Assemblea.
Partecipano, sia singolarmente che collegialmente, alle riunioni del consiglio Direttivo in cui vengono trattati problemi economico-finanziari, con i poteri della loro carica.
La durata del mandato dei Revisori è in ogni caso uguale e corrispondente a quella del Consiglio Direttivo.
 
Articolo 10-  COLLEGIO DEI PROBIVIRI
I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza.  Le loro decisioni debbono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono, di norma inappellabili. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della FIDAS nazionale solo quando le questioni riguardino direttamente la FIDAS Nazionale e/o rapporti con essa. La durata del mandato dei Probiviri è in ogni caso uguale e corrispondente  a quella del Consiglio Direttivo.  
 
Articolo 11- GRATUITA’ DELLE CARICHE - RIMBORSI
Le cariche elettiva dell’Associazione non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente e dai Consiglieri nell’espletamento di tutte le attività inerenti al loro mandato, sono rimborsabili da parte della FIDAS Abruzzo. Altri rimborsi possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Tali spese debbono essere contenute nei limiti della specifica imputazione del bilancio di previsione annuale.
 
Articolo 12 – CARENZA DI REGOLAMENTO
Per quanto non stabilito dal presente Regolamento provvede il Consiglio Direttivo con apposita delibera da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea successiva al provvedimento.
Articolo 13 – MODIFICHE
Le modifiche al Regolamento sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria.
 
Articolo 14 – NORMA TRANSITORIA
Considerato che la FIDAS Abruzzo sarà ufficialmente costituita dopo la sottoscrizione dello statuto e del presente Regolamento da parte dei Presidenti delle Associazioni fondatrici ed approvato dall’assemblee delle Associazioni che costituiranno  la FIDAS Abruzzo, si ritiene che tutta la procedura per  la costituzione della FIDAS Abruzzo sia a carico dei Presidenti delle Associazioni che la costituiranno ovvero le già Federate FIDAS di Giulianova (TE), L’Aquila, Pescara e Teramo.

Data in L’Aquila il 16 Novembre 2012                                                                                                                          
                                                                                                                        Firmato dai Presidenti pro tempore
                                                                           Fidas Pescara, Fidas Teramo, C.U.O.R.E. FIDAS Giulianova, VAS FIDAS L’Aquila
  
Data Ultima Modifica riguardante l'art.5, in Assemblea Regionale, Giulianova il 29 Dicembre 2020
a firma del Presidente pro tempore Luigi Corradetti e del Segretario protempore Davide Cordoni.
 
               

FEDERAZIONE REGIONALE DONATORI DI SANGUE "FIDAS ABRUZZO"
Sede Legale ed Operativa: Fidas Pescara Donatori Sangue
c/o Centro Trasfusionale Ospedale CIvile di Pescara
via Fonte Romana, 1 65124 PESCARA
C.F.: 92048000670



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