Permessi lavorativi donazione - Fidas Abruzzo

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In caso di donazione il lavoratore ha diritto a 24 ore di riposo che decorrono dal momento in cui questo si assenta dal lavoro, oppure - a seconda dei casi - dal momento in cui questa viene effettuata.
Nel giorno di permesso il dipendente manterrà:
  • l’intera retribuzione che sarà pagata dal datore di lavoro che potrà poi rivolgersi all’INPS di competenza - entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue - per richiedere il rimborso (legge 584/1967);
  • l’accredito figurativo dei contributi previdenziali per le giornate indennizzate per donazione sangue (ossia i contributi accreditati, senza oneri a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa) valido sia ai fini della pensione di vecchiaia che di anzianità e per i quali non sono previsti limiti sul numero di giornate coperte da contribuzione figurativa.
Affinché i donatori di sangue possano richiedere il giorno di permesso - senza perdere la retribuzione - devono sussistere alcune condizioni:
  1. il prelievo deve essere effettuato necessariamente presso un centro di raccolta riconosciuto ed accreditato dal Ministero della Sanità, sia mobile che fisso;
  2. il quantitativo minimo della donazione deve essere pari ad almeno 250 grammi.
Il lavoratore per poter beneficiare del permesso deve comunicare in anticipo al datore di lavoro la data in cui intende donare il sangue secondo i termini di preavviso indicati nei singoli CCNL.
Dopo aver beneficiato del giorno di permesso il dipendente deve presentare al suo datore di lavoro il certificato medico contenente con tutte le informazioni sulla donazione di sangue: dati anagrafici dell’interessato, il relativo documento di identificazione, indicazione della gratuità della donazione, giorno e orario del prelievo, quantità di sangue che è stato prelevata (decreto ministeriale 8 aprile 1968) e sede del Centro accreditato in cui è stato effettuata.
In caso di inidoneità alla donazione è altresì garantita la retribuzione al lavoratore dipendente, limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità (articolo 1, decreto ministeriale 18 novembre 2015), in tal caso il certificato dovrà contenere l’inidoneità alla donazione, la mancata donazione, la motivazione, il giorno e l’ora di entrata e di uscita dal centro trasfusionale. Il dipendente stesso avrà diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità. Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia a quello di spostamento dallo stesso alla sede di servizio (Decreto 18 novembre 2015 e circolare Inps 29/2017).

A scopo illustrativo, ma non esaustivo, si riporta la seguente tabella:



Per maggiori informazioni visita la Pagina INPS





FEDERAZIONE REGIONALE DONATORI DI SANGUE "FIDAS ABRUZZO"
Sede Legale ed Operativa: Fidas Pescara Donatori Sangue
c/o Centro Trasfusionale Ospedale CIvile di Pescara
via Fonte Romana, 1 65124 PESCARA
C.F.: 92048000670



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