Statuto - Fidas Abruzzo

Vai ai contenuti


STATUTO FIDAS REGIONE ABRUZZO
Art. 1 -  Costituzione e denominazione

E’ costituita la Federazione Regionale delle Associazioni di Donatori di Sangue della Regione Abruzzo, le quali svolgono attività in materia trasfusionale in osservanza alle norme di legge vigenti, ed assume la denominazione “FIDAS ABRUZZO”.
La FIDAS ABRUZZO è un’organizzazione di volontariato  aconfessionale, apartitica e non è lucrativa.
Art. 2 -  Scopi e oggetto sociale
Gli scopi della FIDAS Abruzzo sono:
a)       promuovere una diffusa coscienza trasfusionale;
b)     sviluppare e coordinare su scala regionale la promozione del dono volontario, anonimo, gratuito e periodico del sangue e dei suoi componenti affinché la loro raccolta possa soddisfare le necessità sanitarie locali  e concorrere all’attuazione del Piano Sangue Regionale e Nazionale;
c)       rappresentare le Federate aderenti e coordinare le attività a livello regionale per una migliore realizzazione delle finalità comuni;
d)       fornire consulenza e tutela alle Federate;
e)       concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Regionale nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, promuovendo anche azioni comuni e coordinate tra la FIDAS Abruzzo e le altre Associazioni di Donatori di sangue più rappresentative a livello regionale;
f)        operare in collaborazione con i Servizi Trasfusionali delle strutture sanitarie locali;
g)       promuovere e partecipare al CIVIS regionale per la migliore realizzazione delle attività cui è stato preposto;
h)       partecipare alla programmazione regionale della raccolta di sangue e plasma ed acquisire i dati del Registro Sangue Regionale;
i)       partecipare agli incontri, seminari, conferenze, tavole rotonde ecc. ove sia possibile essere ammessi e si trattino temi riferibili al  volontariato ed alle donazioni in particolare;
j)       promuovere ogni iniziativa idonea a tutelare la salute del donatore ed a valorizzarne la sua figura morale;
K)     promuovere, organizzare e realizzare una costante formazione per accrescere la conoscenza  e la coscienza trasfusionale ed associativa con particolare attenzione e riguardo ai giovani ed a tutti coloro che intendano divenire donatori.
l)       esaminare le richieste di affiliazione alla FIDAS Abruzzo, da parte di Associazioni o Gruppi autonomi di donatori di Sangue legalmente riconosciuti nell'ambito regionale ed i cui statuti non contrastinocon quello Federale, e fornire alla Presidenza Nazionale FIDAS un parere vincolante.
Art. 3 -  Associazioni appartenenti e aderenti
La FIDAS Abruzzo è costituita dalle Associazioni di Donatori di Sangue che operano nel territorio regionale  che aderiscono alla FIDAS Nazionale, “Federazione Italiana delle Associazioni Donatori di Sangue” che attualmente lo compongono: C.U.O.R.E. Giulianova, V.A.S. L’Aquila, FIDAS Pescara e FIDAS Teramo.
Possono affiliarsi alla FIDAS Abruzzo le Associazioni di donatori di sangue, non rappresentate da altre associazioni nazionali,  che abbiano uno statuto conforme alle leggi vigenti e non contrastante con quello della FIDAS Abruzzo e quello della FIDAS Nazionale, che ne facciano motivata e documentata richiesta.
Le Associazioni aderenti mantengono i propri Statuti e Regolamenti.
Art. 4 -  Sede Legale
La sede legale della FIDAS Abruzzo si identifica con quella ove ha eletto domicilio il Presidente Regionale ovvero nella sede dell’Associazione d’appartenenza.
Art. 5 -  Esercizio Sociale
L’esercizio sociale ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 6 -  Organi della FIDAS Abruzzo
Sono organi della Fidas Abruzzo:
·         l’Assemblea Regionale;
·         il Consiglio Direttivo Regionale;
·         il Presidente Regionale.
·         Il Collegio dei Revisori dei Conti
·         Il Collegio dei Probiviri           
Art. 7 -  Assemblea Regionale
L’Assemblea Regionale è costituita dai delegati delle singole Federate in rapporto alle donazioni effettuate nell’anno precedete.
Ogni delegato può avere  fino a tre deleghe  ma solo della medesima Associazione.
L’Assemblea Regionale si riunisce, a seguito di convocazione scritta inviata alle singole Associazioni, una volta l’anno in seduta ordinaria, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei delegati.
L’Assemblea ha il compito di:
a) tracciare le linee politiche-programmatiche della Federazione Regionale Abruzzo;
b) discutere ed approvare  il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale del Presidente;
c) determinare la quota federale annuale;
d) approvare il Bilancio Preventivo annuale
Inoltre, ogni quattro anni, l’Assemblea ordinaria ha il compito di eleggere  il Consiglio Direttivo Regionale, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri .
Ogni Federata, durante l’Assemblea ordinaria in fase elettiva, dispone di un numero di voti elettorali corrispondente  al numero di donazioni effettuate nell’anno precedente.
Il voto è espresso dai delegati di ciascuna federata;.
Il Regolamento definisce il numero massimo di voti di preferenza esprimibili per ogni Organo da eleggere.
L’Assemblea può riunirsi,  a seguito di convocazione scritta inviata alle Federate, anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo Regionale o, su richiesta motivata di almeno un decimo  del numero dei delegati, nell’entità accertata in occasione della verifica dei poteri nell’ultima Assemblea Ordinaria, che possono validamente essere ammessi a far parte dell’Assemblea. L’Assemblea Straordinaria tratta solo argomenti per i quali è stata convocata. L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono valide con la presenza di delegati che rappresentano la metà più uno dei voti attribuiti alle Federate, in seconda convocazione con la presenza di delegati che rappresentano almeno un terzo dei voti attribuiti alle Federate. Delibera a maggioranza dei voti, fatti salvi i casi in cui siano previste maggioranze diversamente qualificate.
L’Assemblea si riunisce obbligatoriamente in seduta straordinaria per approvare lo Statuto e le relative modifiche. In tale circostanza, l’Assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentano almeno due terzi dei voti attribuiti alle Federate in occasione della verifica dei poteri nell’ultima Assemblea Ordinaria; in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentano la metà più uno di tali voti. Le relative deliberazioni sono valide con maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.
L'approvazione e le modifiche del Regolamento sono deliberate dall'Assemblea in seduta Ordinaria, con la maggioranza semplice dei voti espressi dai delegati presenti.
Art. 8 -  Consiglio Direttivo Regionale
Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da un numero di membri variabile e proporzionale al numero delle donazioni effettuate da ciascuna Associazione aderente alla FIDAS Abruzzo. Alla fine dell’anno  antecedente a quello delle votazioni sarà stabilito il numero dei Consiglieri da eleggere. Al Direttivo Regionale potrà intervenire il Coordinatore Regionale dei Giovani senza diritto di voti.
Il Consiglio Direttivo Regionale, nella sua prima seduta, elegge:
·                     il Presidente;
·                     il Vice Presidente
·                     il Tesoriere
·                     il Segretario
Il Consiglio Direttivo Regionale:
a)                  riporta  gli indirizzi dell'Assemblea Regionale in seno al Consiglio;
b)                  elabora ed attua le linee politico-programmatiche della Federazione Regionale;
c)                  promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi della Federazione;
d)                  esamina gli Statuti ed i Regolamenti delle Associazioni che chiedono di aderire alla Federazione Regionale;
e)                  nomina, ove previsti, i rappresentanti della FIDAS Regionale negli Organismi e nelle Istituzioni;
f)                   predispone i bilanci annuali di previsione e consuntivo;
g)                  cura l’acquisizione di contributi di Enti pubblici e/o privati;
h)                  svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione della Federazione Regionale;
i)                   propone all’Assemblea le quote federative annuali.
Il Consiglio Direttivo Regionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
La mancata approvazione del Bilancio Consuntivo da parte dell’Assemblea comporta la decadenza del Consiglio Direttivo Regionale.
Art. 9 -  Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo Regionale resta in carica quattro anni e non può essere rieletto.  Ha la  rappresentanza della Federazione Regionale e tutela l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari. In particolare:
a)             ha la rappresentanza legale della  Federazione Regionale con potere di firma;
b)            provvede all'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo Regionale;
c)             convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo Regionale, redigendo l’ordine del giorno;
d)            iscrive all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo Regionale le richieste motivate dei singoli Consiglieri;
e)             è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo Regionale su richiesta di almeno un terzo del Consiglieri;
f)             partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Federazioni Regionali  in osservanza dell’art. 12 dello Statuto Nazionale e riferisce al Consiglio Direttivo Regionale;
g)            adotta, in caso di necessità, delibere di urgenza che pone all’ordine del giorno nella prima riunione del Consiglio Regionale per la ratifica;
h)            predispone, su delega del Consiglio Direttivo, atti ed azioni a tutela delle Federate dopo averle concordate con le medesime;
i)              relaziona  il Consiglio Regionale  ogni volta che ha contatti con l’Assessorato Regionale alla Sanità;
Art. 10 -  Vice Presidente
Il Vice Presidente  sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.
Art.11- Tesoriere e Segretario
-il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo Regionale fra i suoi membri e provvede alla tenuta ed alla gestione della contabilità  e sovrintende alle attività amministrative dell’associazione.
Predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al controllo dei Revisori e del Consiglio Direttivo.
-Il Segretario, su proposta del Presidente,  può essere votato  dal Consiglio fra i suoi membri.
Il Segretario collabora con il Presidente in tutte le attività organizzative e di programmazione nonché per quelle promozionali.
               Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da:
-          3 membri effettivi
-          2 membri supplenti
I componenti del Collegio hanno mandato quadriennale e possono essere rieletti. I membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente. Hanno il compito di controllare l’amministrazione della Federazione Regionale, e su invito del Presidente Regionale possono partecipare alle riunioni del Direttivo Regionale con voto consultivo.
Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta l’anno per la certificazione del bilancio consuntivo.                                                                                          
Art. 13 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da:
-          3 membri effettivi
-          2 membri supplenti
I componenti del Collegio hanno mandato quadriennale e possono essere rieletti. Al loro interno nominano il Presidente. Intervengono sulle eventuali controversie tra le Federate che compongono la Federazione Regionale, o tra queste e il Direttivo Regionale, su richiesta delle parti.
Contro le sue decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Fidas Nazionale secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento nazionale.
   Art. 14 -  Risorse Finanziarie
Le disponibilità finanziarie della FIDAS Abruzzo sono costituite da:
·         quote annuali delle Associazioni federate;
·         contributi di enti pubblici e privati ed offerte volontarie;
·         beni mobiliari ed immobiliari.
Le quote  vengono stabilite annualmente in sede di Assemblea Regionale Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo Regionale.
Art. 15 -  Assicurazione dei componenti gli Organi
I componenti degli Organi della Fidas Abruzzo devono essere assicurati come previsto dalle vigenti leggi in materia di volontariato.
Art. 16 -  Gratuità delle cariche
Le cariche federative regionali non comportano compensi, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Art. 17 -  Ammissione e cessazione
Per aderire alla Federazione, le Associazioni  interessate possono proporre domanda al Presidente Regionale, corredandola di:
·         copia dell’atto costitutivo;
·         copia dello statuto e dell’eventuale regolamento;
·         dati statistici relativi alla composizione e all’attività dell’Associazione.
Attraverso un’indagine conoscitiva sull’attività della richiedente,  sarà predisposta a cura del Presidente Regionale   un’esauriente relazione da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo Regionale. Tale organo, esaminata la relazione, esprimerà un proprio parere  rimettendo all’Assemblea Regionale la  decisone finale circa l’ammissione o meno della richiedente che dovrà avvenire alla prima riunione utile. In caso di accettazione della domanda il Presidente del Consiglio Direttivo Regionale provvederà a comunicare il deliberato alla richiedente ed al direttivo Nazionale. La nuova Associazione Federata,  che entrerà a far parte della FIDAS  Abruzzo, sarà tenuta all’osservanza dell’ statuto Regionale  FIDAS  Abruzzo con diritti e doveri ivi previsti.
Le Associazioni cessano di far parte della Federazione:
·         per scioglimento;
·         per dimissioni;
·         per delibera dell’Assemblea Federale;
·         per inadempienza relativamente al mancato versamento della quota federativa senza giustificata motivazione;
·         per inosservanza dello spirito dei contenuti del presente Statuto.
La cessazione dell’appartenenza alla Federazione è riservata alla decisione motivata dell’Assemblea che delibera su proposta del Consiglio Direttivo Regionale.
Art. 18 - Doveri delle Associazioni Federate
Le Associazioni Federate sono tenute:
·         al rispetto dei principi che sono alla base del rapporto federativo;
·         a fornire la più ampia collaborazione agli Organi Federali Regionali, a supporto del miglior espletamento della loro attività;
·         ad aderire, nei limiti delle loro possibilità istitutive ed economiche, alle iniziative promosse o sostenute dalla Federazione per il conseguimento degli scopi comuni;
·         a sostenere, nell’ambito delle zone e delle componenti sociali in cui operano, la validità dell’unione federativa, quale espressione, diffondendone principi, denominazione;.
. Le Federate sono impegnate a trasmettere all’Ufficio di Segreteria, o comunque al Presidente, dati statistici annuali, generali e comuni, che consentano la compilazione di statistiche federali regionali.
Art. 19 - Regolamento di Attuazione
Il presente Statuto è integrato da un Regolamento di attuazione.
Per quanto non contemplato dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, è fatto espresso richiamo alle norme statutarie e regolamentari della FIDAS Nazionale ed alle norme di legge vigenti in materia.
Art. 20 -  Modifiche
Le modifiche al presente Statuto e dell’allegato Regolamento sono deliberate secondo  le modalità indicate nell’articolo.
Art. 21 -  Scioglimento della Federazione Regionale
Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea Regionale convocata in Seduta Straordinaria.
La deliberazione è valida con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi dai Delegati componenti l’organo.
L’Assemblea, in caso di scioglimento, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.
Il patrimonio che si rende disponibile, soddisfatte tutte le obbligazioni, è destinato ad opere di pubblica utilità, assistenza e beneficenza, o ad altre Associazioni di Volontariato con finalità identiche o analoghe.
Data in L'Aquila il 16 Novembre 2012
FEDERAZIONE REGIONALE DONATORI DI SANGUE "FIDAS ABRUZZO"
Sede Legale ed Operativa: Fidas Pescara Donatori Sangue
c/o Centro Trasfusionale Ospedale CIvile di Pescara
via Fonte Romana, 1 65124 PESCARA
C.F.: 92048000670



Fidas Abruzzo
Creato con Web Site X5 pro. Copyright Fidas Abruzzo. All rights reserved.
LINK UTILI:
Torna ai contenuti